Tipi di contratto di lavoro: quale scegliere
Tempo indeterminato e determinato, somministrazione, lavoro intermittente e occasionale, collaborazioni: cosa prevede la legge e cosa controllare prima di firmare.
Prima di accettare un lavoro conviene capire che tipo di contratto ti viene proposto: cambiano durata, tutele e diritti. Questa guida riassume le forme principali secondo il D.Lgs. 81/2015 e le altre norme richiamate. Ultimo aggiornamento: 2 novembre 2026. Le regole cambiano spesso: per il tuo caso concreto rivolgiti a un consulente del lavoro, a un sindacato o a un patronato.
Tempo indeterminato
Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce, per la legge, la forma comune di rapporto di lavoro (art. 1, D.Lgs. 81/2015). Non ha una data di fine prefissata.
Tempo determinato (a termine)
- Durata: fino a 12 mesi senza bisogno di motivazioni. Oltre i 12 mesi e fino a un massimo di 24 il contratto a termine è ammesso solo in presenza di una causale: i casi previsti dai contratti collettivi nazionali; in mancanza, le esigenze previste dai contratti collettivi applicati in azienda, e comunque solo entro il 31 dicembre 2026; oppure la sostituzione di altri lavoratori (art. 19). Il limite di 24 mesi vale per la successione di contratti con lo stesso datore di lavoro per mansioni di pari livello, computando anche i periodi di somministrazione. Se si supera il limite, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data del superamento.
- Forma scritta: il termine deve risultare da atto scritto, altrimenti è privo di effetto; sono previste eccezioni per i rapporti di durata fino a 12 giorni (art. 19).
- Proroghe: richiedono il consenso del lavoratore e sono al massimo quattro nell'arco di 24 mesi; oltre, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla quinta proroga. Nei primi 12 mesi proroghe e rinnovi sono liberi; dopo servono le condizioni (causali) previste per il contratto a termine (art. 21).
- Intervalli tra due contratti: in generale, se il datore riassume lo stesso lavoratore entro 10 giorni da un contratto fino a 6 mesi, o entro 20 giorni da uno di durata superiore, il secondo contratto è a tempo indeterminato. Non vale per i lavoratori stagionali (art. 21).
- Diritto di precedenza: chi ha lavorato per più di sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per le stesse mansioni, se lo richiede per iscritto nei termini di legge (art. 24).
Periodo di prova
Quando è previsto, il periodo di prova non può essere superiore a sei mesi, salvo una durata inferiore prevista dai contratti collettivi (art. 7, D.Lgs. 104/2022). Per i contratti a termine la prova è proporzionata alla durata del contratto e alle mansioni. Controlla sempre che sia scritta nel contratto e quanto dura.
Somministrazione
Con la somministrazione un'agenzia per il lavoro mette a disposizione di un'azienda utilizzatrice lavoratori che restano suoi dipendenti. Il lavoratore somministrato ha diritto a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, che risponde in solido con l'agenzia per retribuzione e contributi (artt. 30 e 35). Per il lavoratore, i servizi dell'agenzia sono gratuiti: vedi come trovare lavoro a Roma.
Lavoro intermittente (a chiamata)
È il contratto con cui il lavoratore si mette a disposizione del datore, che lo chiama per prestazioni discontinue. In generale è ammesso per i casi previsti dai contratti collettivi e con lavoratori con meno di 24 anni, purché le prestazioni siano svolte entro il venticinquesimo anno, o con più di 55 anni. Con lo stesso datore di lavoro è previsto un limite di 400 giornate di effettivo lavoro in tre anni solari (con eccezioni per turismo, pubblici esercizi e spettacolo); se è superato, il rapporto diventa a tempo pieno e indeterminato. Quando il lavoratore si obbliga a rispondere alla chiamata ha diritto a un'indennità di disponibilità, determinata dai contratti collettivi (artt. 13-16).
Lavoro occasionale
Per prestazioni occasionali l'art. 54-bis del D.L. 50/2017 prevede due strumenti, il Libretto Famiglia (per le famiglie) e il Contratto di prestazione occasionale (per gli altri utilizzatori), con limiti annuali di compenso, di ore e di dimensione dell'utilizzatore. Per gli utilizzatori non pubblici, il superamento di alcuni limiti (per esempio le 280 ore annue) comporta la trasformazione in rapporto a tempo pieno e indeterminato. I limiti numerici cambiano: consulta il testo aggiornato su Normattiva.
Apprendistato e part-time
L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione: leggi la guida su stage, tirocinio e apprendistato. Per il tempo parziale vedi part-time: dove cercare e diritti.
Collaborazioni e partita IVA
Le collaborazioni e il lavoro autonomo non sono rapporti di lavoro dipendente. L'art. 2 del D.Lgs. 81/2015 prevede che si applichi la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione prevalentemente personali e continuative le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente, anche tramite piattaforme digitali, con alcune esclusioni. Se ti propongono una partita IVA ma ti dicono orari, luogo e modalità di lavoro come a un dipendente, fatti consigliare da un consulente del lavoro o da un sindacato prima di firmare.
Prima di firmare
- Leggi il contratto scritto: tipo, durata, orario, mansioni, retribuzione, prova.
- Controlla quale contratto collettivo (CCNL) si applica: lo trovi indicato nell'informativa e in busta paga. Vedi CCNL e busta paga.
- Diffida di chi non vuole darti nulla per iscritto o ti chiede soldi per assumerti: come riconoscere le truffe.
Questa guida ha scopo informativo e non sostituisce la consulenza di un consulente del lavoro o di un sindacato. Le norme vengono modificate: verifica sempre il testo vigente su Normattiva.
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